Certificazioni anagrafiche
A seguito dell’ entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), ed alle modifiche apportate al DPR 445/2000 si comunica che dal 1° gennaio 2012
- Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono validi ed utilizzabili solo nei RAPPORTI TRA I PRIVATI.
Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 del DPR 445/2000. - Le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 , ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.
L’Ufficiale d’Anagrafe continuerà a rilasciare certificati, su richiesta dell’interessato, da utilizzare solo ed esclusivamente nei rapporti fra i privati, applicando l’imposta di bollo sulla base della vigente normativa.
Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con ‘istituzioni private’: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445).
L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) ma non si paga niente (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non è necessaria la autenticazione della firma.