Addizionale I.R.P.E.F.
L’addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale stessa, se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per esse riconosciute e del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero di cui all’art. 165 del T.U. delle imposte dirette (art. 1, comma 4, del D. lgs. 360/1998). Il suo versamento è effettuato in acconto ed a saldo, unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
I Comuni possono istituire un’addizionale all’I.R.P.E.F. (art. 1, del D. lgs. n. 360/1998), la cui misura non può eccedere complessivamente lo 0,8% (art. 1, comma 3, del D. lgs. 360/1998), salvo deroghe espressamente previste dalla legge (ad esempio: Roma Capitale a partire dall’anno 2011).
Le addizionali sono state approvate con Delibera di Consiglio n. 23 del 08/04/2016