Assegno di Maternità
CHE COSA E’
L’assegno di maternità, disciplinato dall’art. 74 del D. Lgs. 151/2001, è una misura di integrazione del reddito volta ad aiutare le donne che non beneficiano dl alcun trattamento economico per la maternità o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).
CHI PUO’ FARE LA RICHIESTA
Possono presentare la domanda le madri:
cittadine italiane
cittadine comunitarie
cittadine extracomunitarie in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (o di: Carta di soggiorno rilasciata prima del D.Lgs. 3/07)
cittadine extracomunitarie titolari dello status di rifugiata o dello status di protezione sussidiaria.
REQUISITI REDDITUALI
Per ottenere l’assegno di maternità, il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non devono superare il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) vigente alla data di nascita del figlio.
Per l’anno 2016 il valore dell’I.S.E.E. da non superare è pari ad €. 16.954,95, con riferimento ad un nucleo familiare composto da 3 persone.
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio.
Alla domanda occorre allegare dichiarazione sostitutiva unica ed attestazione I.S.E.E.
CONCESSIONE E MISURA DELL’ASSEGNO
L’assegno viene concesso con provvedimento del Comune ed è pagato dall’INPS, in un’unica soluzione.
Per l’anno 2016 l’importo mensile dell’assegno è pari ad €. 338,89 per un importo totale pari ad €. 1.694,45.