NOVITA' IMU: Abolizione della prima rata IMU 2013.
Le categorie interessate sono le seguenti:
- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati di categoria catastale A/1,A/8 e A/9;
- unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà od usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
- abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario (art. 4, co. 12- quinquies, D.L. n. 16/2012);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,
- unità immobiliari assegnate dagli ex IACP
- terreni agricoli di qualsiasi tipo (purché diversi dalle aree edificabili)
- fabbricati rurali di cui all’art. 13, c. 4,5 e 8 del D.L. 201/2011.
Si precisa inoltre che per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell' IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Infine si rende noto che non sono più richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale per gli appartenenti alle forze di polizia, militari, vigili del fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia.
Per informazioni Contattare l'Ufficio Tributi