Dichiarazione di Residenza
I Cittadini che intendono iscriversi all'anagrafe del Comune con provenienza da altro Comune Italiano, dall'Estero o semplicemente un cambio di abitazione all'interno del Comune stesso, devono rendere le dichiarazioni anagrafiche attraverso la compilazione di moduli ministeriali, disponibili anche in questa pagina, compilati in tutte le parti indicate come obbligatorie completa di tutti gli allegati indicati.
Documentazione da allegare
Alla dichiarazione anagrafica occorre allegare copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrive il modulo.
Il richiedente deve compilare il modulo per sè e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Inoltre:
- il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'Allegato A);
- il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'Allegato B).
Modalità di presentazione
I Cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche con le seguenti modalità:
direttamente all'ufficio Anagrafe del Comune di Sant'Agostino
Orari di Apertura al Pubblico
Lunedì - Martedì - Mercoledì - Venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Giovedì dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 16 alle 18
Sabato dalle 9.00 alle 12.00
per raccomandata, indirizzata a:
Ufficio Anagrafe
Comune di Sant'Agostino,
Piazza Marconi n. 2
44047 Sant'Agostino (Fe)
per fax al numero 0532 845228
per via telematica al seguente indirizzo: comune.santagostino@cert.comune.santagostino.fe.it
Invio telematico - Precisazioni
l'invio della dichiarazione in modalità telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.
Sarà quindi possibile trasmettere le istanze attraverso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure, in mancanza della PEC, attraverso la mail personale, avendo comunque cura di allegare la scansione della dichiarazione autografa nel caso in cui la stessa non sia firmata digitalmente.
La dichiarazione per essere accettata deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell'apposito modulo.
Conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dei benefici acquisiti per effetto della dichiarazione nonchè il rilievo penale della dichiarazione mendace. L'Ufficio Anagrafe effettuerà apposita segnalazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
Procedura successiva dell'Ufficio Anagrafe
A seguito della dichiarazione resa, l'Ufficiale d'Anagrafe procederà entro i due giorni lavorativi successivi a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse.
L'Ufficiale d'Anagrafe, entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, dispone accertamenti per la verifica della dimora abituale e la regolarità della documentazione presentata. Entro lo stesso termine deve comunicare al cittadino interessato l'eventuale esito negativo.
Se, decorso tale termine, il cittadino non riceve nessuna comunicazione da parte del Comune, l'iscrizione anagrafica si considera confermata, con applicazione della regola del silenzio-assenso