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Dichiarazione di trasferimento residenza all'estero

Cosa occorre fare

Il richiedente, cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all'estero per un periodo superiore a 12 mesi, può:

  • dichiarare il trasferimento di residenza all'estero direttamente al Consolato;
  • prima di espatriare può rendere tale dichiarazione al Comune Italiano di residenza, utilizzando l'apposito modello ministeriale, disponibile anche in questa pagina.
    In questo caso il cittadino ha l'obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni  dall'arrivo all'estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio.

A seguito della presentazione o invio della dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero, il richiedente non cittadino italiano, sarà cancellato dall'anagrafe del comune di residenza per emigrazione all'estero.

Modalità di presentazione

I Cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche con le seguenti modalità:

direttamente all'ufficio Anagrafe del Comune di Sant'Agostino
Orari di Apertura al Pubblico
Lunedì - Martedì - Mercoledì - Venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Giovedì dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 16 alle 18
Sabato dalle 9.00 alle 12.00

per raccomandata, indirizzata a:
Ufficio Anagrafe
Comune di Sant'Agostino,
Piazza Marconi n. 2
44047 Sant'Agostino (Fe)

per fax al numero 0532 845228

per via telematica al seguente indirizzo: comune.santagostino@cert.comune.santagostino.fe.it

Invio telematico - Precisazioni

l'invio della dichiarazione in modalità telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:

  1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  2. che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  3. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  4. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa trasmessa tramite posta elettronica semplice.

Sarà quindi possibile trasmettere le istanze attraverso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure, in mancanza della PEC, attraverso la mail personale, avendo comunque cura di allegare la scansione della dichiarazione autografa nel caso in cui la stessa non sia firmata digitalmente.
La dichiarazione per essere accettata deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell'apposito modulo.

Conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dei benefici acquisiti per effetto della dichiarazione nonchè il rilievo penale della dichiarazione mendace.L'Ufficio Anagrafe effettuerà apposita segnalazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

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