Separazione e Divorzio
- Normativa di Riferimento
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Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 132/2014 convertito con L. 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione, e dalla L. 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente, negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile.
Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a:
- mesi sei nel caso di separazione consensuale
- un anno nel caso di separazione giudiziale
- Separazione e divorzi con l'assistenza dell'avvocato
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L'art. 6 della Legge 162/2014 prevede, a decorrere dall' 11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda divorzio:
- - in assenza di figli
- in assenza di figli minori
- in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave
che l'accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica
- - in presenza di figli minori
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave
- di figli maggiorenni non autosufficienti
che l'accordo debba essere munito di un'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell'interesse dei figli).
Uno degli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l'accordo entro 10 giorni al Comune di:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
L'accordo da inoltrare al Comune di Sant'Agostino potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via posta certificata al seguente indirizzo: comune.santagostino@cert.comune.santagostino.fe.it
- - in assenza di figli
- Separazione e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
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L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall' 11/11/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L'assistenza degli avvocati è facoltativa.
Comune di competenza
Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)+
- Residenza di uno dei coniugi
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di Handicap grave o economicamente non sufficienti.
Saranno considerati solo i figli comuni dei coniugi richiedenti.
Inoltre, l'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale ma potrà essere inserito nell'accordo un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.Le modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio
I coniugi sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di stato civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
- attribuzione assegno periodico
- la sua revoca
la sua revisione quantitativa
Non potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'ufficiale di stato civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (c.d. liquidazione una tantum)Le fasi dell'accordo
- prenotazione di appuntamento all'ufficio stato civile previa trasmissione agli indirizzi sotto indicati, della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi
- il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all'ufficiale di stato civile e sottoscriveranno l'accordo di separazione o di divorzio ed in quella sede dovranno versare direttamente € 16,00
- l'Ufficiale di Stato Civile solo nel caso di accordo di separazione o divorzio, deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare entro 30 giorni dalla firma dell'accordo)
- nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto
- la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione
- la mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo
Prenotazione appuntamento
Per fissare un appuntamento con l'Ufficiale di Stato Civile è possibile tramite i seguenti canali:
- e.mail: servizi.demografici@comune.sant-agostino.fe.it
- Telefono: 0532 844418
- Fax: 0532 845228
- ALLEGATI: Modelli da utilizzare
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Modelli di dichiarazione da utilizzare per la separazione o divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
- Modello di dichiarazione per separazione - Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46 DPR 445/2000) ai fini della richiesta congiunta di separazione davanti all'Ufficiale dello Stato Civile (Art. 12 Legge 162/2014)
- Modello di dichiarazione per divorzio - Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46 DPR 445/2000) ai fini della richiesta congiunta di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile (Art. 12 Legge 162/2014)
- Modello di dichiarazione per modifiche condizioni - Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000) ai fini della richiesta congiunta di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile (Art. 12 Legge 162/2014)